Denominazione e sede

1.E’ costituita in Milano, via Ripamonti n. 35. L’associazione è denominata:“Innovagri”


Articolo 2

Scopo

2.L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Essa si propone comecentro di gravitazioneper le attività imprenditoriali e sindacali, anello di congiunzione tra le Istituzioni, i mercati, le imprese agricole e gli addetti del settore. Nasce come nuovo punto d’incontro e di riferimento del settore primario, offre scenari di riferimento e una visione globale e aggiornata del mondo agricolo e si rivolge ad esperti del settore di livello nazionale e internazionale provenienti dal mondo dell’impresa, delle istituzioni e dell’università.

A tale scopo l’associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante: la creazione di un sito internet dedicato; la sponsorizzazione di eventi; la comunicazione attraverso riviste on-line ed invio di newsletter; la creazione di eventi del settore.


Articolo 3

Durata

3.La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.


Articolo 4

Domanda di ammissione

4.Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

I soci si dividono in:

  1. Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione. Possono assumere la qualifica di Soci fondatori le persone fisiche;

  2. Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione. Possono assumere la qualifica di Soci ordinari le persone fisiche;

  3. Soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà unanime del Consiglio Direttivo, e che si sono distinti per capacità e titoli nella società civile ed hanno ricoperto ruoli nel mondo scientifico, politico ed economico. Possono assumere la qualifica di Soci Onorari o Benemeriti le persone fisiche. Il voto contrario anche di un solo componente del Consiglio Direttivo costituisce impedimento all'assegnazione della qualifica di Socio Onorario;

  4. Soci sostenitori: si considerano tali le Società di cui al Titolo V del libro V del Codice Civile che assumeranno tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. Le società che assumeranno la qualifica di Soci sostenitori dovranno avere interessi ed attività in ambito agricolo intese nel senso più ampio del termine;
  5. Soci istituzionali: si considerano tali gli Enti e le Associazioni che assumeranno tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale annuale. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.