Articolo 21

Il Comitato scientifico

21. Il comitato scientifico è composto da docenti universitari ed esperti del settore.

I componenti vengono scelti in base alle conoscenze scientifiche acquisite nelle materie che costituiscono l’oggetto statutario dell’associazione.

Il comitato ha il compito di esprimere pareri e proposte in merito alle attività scientifiche promosse ed organizzate dall’associazione.

Articolo 22

Il Collegio dei revisori contabili

22. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il coordinatore.

Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.

Il collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più componenti dei revisori contabili sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di revisore contabile svolta.

Articolo 23

Anno sociale

23. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24

Patrimonio

24. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte dei fondi.

La quota associativa per il primo anno sociale viene determinata in Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Articolo 25

Sezioni

25. L’associazione potrà costituire delle sezioni nel luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 26

Scioglimento

26. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata al almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.

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Registrato presso Agenzia delle Entrate di MILANO 4

ATTI PRIVATI il 15/11/2011 al n. 23476 Serie 1T

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