Articolo 11

Validità assembleare

11. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritti di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

L’assemblea dei soci può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

  • a)sia consentito al coordinatore dell’assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • b)sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • c)sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente;
  • d)vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il coordinatore e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Assemblea straordinaria

12. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.

Articolo 13

Consiglio direttivo

13. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il coordinatore, il coordinatore facente funzioni ed il segretario con funzioni di tesoriere.

La nomina del Consiglio Direttivo è riservata all’assemblea dei soci fondatori nel limite di due mandati. In seguito la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo è invece riservata ai soci fondatori.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del coordinatore.

Nel caso in cui uno o più componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Articolo 14

Dimissioni

14. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 15

Convocazione direttivo

15. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il coordinatore lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

E' possibile che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificati questi requisiti il Consiglio direttivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il coordinatore e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro di cui in appresso.

Articolo 16

Compiti del consiglio direttivo

16. Sono compiti del consiglio direttivo:

  • a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all’assemblea;
  • c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  • d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  • e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17

Il bilancio

17. Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.

Articolo 18

Il Coordinatore

18. Il coordinatore, per delega del consiglio direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 19

Il coordinatore facente funzioni

19. Il coordinatore facente funzioni sostituisce il coordinatore in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20

Il Segretario

20. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del coordinatore e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica delle tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.